Rubiera Online
Il sito di riferimento per Rubiera (RE)
MAR
13
Nuova Ordinanza ZTL
Regolamentazione transito e sosta ZTL in Centro Storico
ORDINANZA N° 17
Rubiera 6 MARZO 2009
Oggetto: Regolamentazione transito e sosta ZTL in Centro Storico e deroghe alla regolamentazione della sosta nei parcheggi di Via Garibaldi e Via Terraglio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2001, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Nuovo codice della strada”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il “Nuovo codice della strada”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
ESAMINATO in particolare l’articolo 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
VISTA la precedente ordinanza sindacale prot. n.78/15.1.2 del 23/05/2003 che disciplinava la circolazione nella zona a traffico limitato del Centro Storico;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n° 26 del 03 marzo 2008, recante “nuova delimitazione delle zone a traffico limitato e indirizzi per la regolamentazione del transito e della sosta nel centro storico di Rubiera”;
SENTITO in merito il Corpo intercomunale di Polizia municipale dell’Unione Tresinaro Secchia, Distretto di Rubiera;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla regolmentazione del transito e della sosta nel centro storico di Rubiera, in attuazione degli indirizzi espressi con la citata deliberazione della Giunta comunale;
ORDINA
1. La riapertura al traffico veicolare del tratto di Via Est compreso tra l’intersezione con Piazza Gramsci / Piazza XXIV Maggio e il civico n° 15 D;
2. A decorrere dal 09.03.2009 sono istituite le seguenti Zone a Traffico Limitato:
a) ZTL 1 – con divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, corrispondente ai seguenti tratti di strada: Via della Libertà, Via Garibaldi, Via Boiardi, Via Codro, Via De Amicis, Via Roma, nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Vittorio Emanuele II; Via Cavour, Via Andreoli, Via Trieste, Via Trento nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio.
b) ZTL 2 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30 e dalle 19.30 alle ore 24.00 dal Lunedì al Venerdì, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate di Sabato e festivi, corrispondente al seguente tratto di strada: Via Emilia Est compresa tra l’intersezione con Piazza XXIV Maggio / Piazza Gramsci e l’intersezione con Via Roma / Via C. Battisti.
c) ZTL 3 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e dalle 19.30 alle ore 24.00 dal Lunedì al Sabato, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate festive, corrispondente al seguente tratto di strada: tratto di Via C. Battisti compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio e nel tratto di Via Emilia Est dal Civico n° 15/D e l’intersezione con via C. Battisti / Via Roma. Possono comunque transtitare dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 15.00 i veicoli provenienti dalla ZTL 2.
a) ZTL 1 – con divieto permanente di transito e di sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, corrispondente ai seguenti tratti di strada: Via della Libertà, Via Garibaldi, Via Boiardi, Via Codro, Via De Amicis, Via Roma, nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Vittorio Emanuele II; Via Cavour, Via Andreoli, Via Trieste, Via Trento nel tratto compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio.
b) ZTL 2 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30 e dalle 19.30 alle ore 24.00 dal Lunedì al Venerdì, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate di Sabato e festivi, corrispondente al seguente tratto di strada: Via Emilia Est compresa tra l’intersezione con Piazza XXIV Maggio / Piazza Gramsci e l’intersezione con Via Roma / Via C. Battisti.
c) ZTL 3 – con divieto di transito e sosta ai veicoli, velocipedi esclusi, dalle ore 00.00 alle ore 06.30, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 e dalle 19.30 alle ore 24.00 dal Lunedì al Sabato, e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle giornate festive, corrispondente al seguente tratto di strada: tratto di Via C. Battisti compreso tra Via Emilia Est e Via Terraglio e nel tratto di Via Emilia Est dal Civico n° 15/D e l’intersezione con via C. Battisti / Via Roma. Possono comunque transtitare dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 15.00 i veicoli provenienti dalla ZTL 2.
3. Resta esclusa dalla disciplina di cui sopra l’area retrostante il palazzo comunale denominata piazza Garibaldi, sulla quale è consentito il transito e la sosta dei veicoli di servizio dell’Amministrazione comunale e del Corpo intercomunale di polizia municipale Tresinaro Secchia, nonché quelli autorizzati, anche ai sensi del punto 6, lettera f).
4. In deroga ai divieti di cui al punto 2 è concesso, nel rispetto della segnaletica stradale, il transito e la sosta nelle ZTL 1, 2 e 3, senza la necessità di munirsi di una specifica autorizzazione, alle seguenti categorie di veicoli:
a) ai veicoli delle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale e della Polizia locale, delle Forze armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, nonché ai mezzi di soccorso (ambulanze e simili);
b) ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (a titolo esemplificativo: gestori servizi idrici, gas, elettrico, telefonico, postale, Ausl, Arpa, Comune, Provincia, Regione) è consentito il transito e la sosta solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
c) ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico, muniti di apposito contrassegno;
d) ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente necessario, qualora espongano l’apposito contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici e l’indicazione “Medico in visita domiciliare urgente”;
e) ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio;
f) ai carri funebri, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio;
g) veicoli degli ambulanti autorizzati a partecipare ai mercati ed altre manifestazioni che si tengono nella ZTL per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei medesimi, nel rispetto delle norme sull’occupazione del suolo pubblico;
a) ai veicoli delle Forze di Polizia ad ordinamento nazionale e della Polizia locale, delle Forze armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, nonché ai mezzi di soccorso (ambulanze e simili);
b) ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (a titolo esemplificativo: gestori servizi idrici, gas, elettrico, telefonico, postale, Ausl, Arpa, Comune, Provincia, Regione) è consentito il transito e la sosta solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
c) ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico, muniti di apposito contrassegno;
d) ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente necessario, qualora espongano l’apposito contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici e l’indicazione “Medico in visita domiciliare urgente”;
e) ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio;
f) ai carri funebri, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio;
g) veicoli degli ambulanti autorizzati a partecipare ai mercati ed altre manifestazioni che si tengono nella ZTL per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei medesimi, nel rispetto delle norme sull’occupazione del suolo pubblico;
5. In deroga ai divieti di cui al punto 2 è concesso, nel rispetto della segnaletica stradale, il transito e la sosta nelle ZTL 1, e 3, il solo transito nella ZTL 2, senza la necessità di munirsi di una specifica autorizzazione, alle seguenti categorie di veicoli:
a) ai veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno, ai sensi del DPR 24 luglio 1996, n° 503
a) ai veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno, ai sensi del DPR 24 luglio 1996, n° 503
6. In deroga ai divieti di cui al punto 2 è concesso, nel rispetto della segnaletica stradale, il transito e la sosta nelle ZTL 1, e 3, il solo transito nella ZTL 2, nonché la sosta nei parcheggi di via Terraglio e via Garibaldi senza limitazione di orario, previo ottenimento di una specifica autorizzazione, alle seguenti categorie di veicoli:
a) veicoli di residenti e domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3, con le limitazioni di cui al successivo punto 7;
b) veicoli dei medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede nelle ZTL 1, 2 o 3, nelle ore di apertura dell’ambulatorio, con sosta nelle aree consentite più prossime;
c) veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportino campionari di preziosi;
d) altri veicoli autorizzati in via occasionale per esigenze particolari e temporanee (a titolo esemplificativo l’esecuzione di lavori nelle ZTL); in questo caso, in via eccezionale, potrà essere consentita la sosta nella ZTL 2;
e) veicoli degli sposi e dei testimoni quando il matrimonio si celebri in Municipio o presso la Chiesa parrocchiale di Rubiera;
f) veicoli assimilati a quelli di servizio del Comune per il periodo necessario all’espletamento delle funzioni istituzionali;
a) veicoli di residenti e domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3, con le limitazioni di cui al successivo punto 7;
b) veicoli dei medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede nelle ZTL 1, 2 o 3, nelle ore di apertura dell’ambulatorio, con sosta nelle aree consentite più prossime;
c) veicoli di rappresentanti ed agenti di commercio che trasportino campionari di preziosi;
d) altri veicoli autorizzati in via occasionale per esigenze particolari e temporanee (a titolo esemplificativo l’esecuzione di lavori nelle ZTL); in questo caso, in via eccezionale, potrà essere consentita la sosta nella ZTL 2;
e) veicoli degli sposi e dei testimoni quando il matrimonio si celebri in Municipio o presso la Chiesa parrocchiale di Rubiera;
f) veicoli assimilati a quelli di servizio del Comune per il periodo necessario all’espletamento delle funzioni istituzionali;
7. Le autorizzazioni ai residenti e domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3, sono rilasciate:
a) a tutti i veicoli della famiglia anagrafica per il transito;
b) a un solo veicolo per famiglia anagrafica per la sosta, purché non si disponga di un posto auto privato nella ZTL;
a) a tutti i veicoli della famiglia anagrafica per il transito;
b) a un solo veicolo per famiglia anagrafica per la sosta, purché non si disponga di un posto auto privato nella ZTL;
8. In deroga ai divieti di cui al punto 2 è concesso, nel rispetto della segnaletica stradale, il solo transito nelle ZTL 1, 2 e 3, previo ottenimento di una specifica autorizzazione, alle seguenti categorie di veicoli:
a) veicoli di coloro che, non residenti all’interno delle ZTL 1, 2 e 3, dispongono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, locazione, comodato, dimostrato con regolare contratto, la disponibilità di una autorimessa o di uno spazio privato di sosta, ubicato nelle ZTL, per raggiungere il medesimo e ricoverarvi il veicolo;
a) veicoli di coloro che, non residenti all’interno delle ZTL 1, 2 e 3, dispongono a titolo di proprietà, usufrutto, uso, locazione, comodato, dimostrato con regolare contratto, la disponibilità di una autorimessa o di uno spazio privato di sosta, ubicato nelle ZTL, per raggiungere il medesimo e ricoverarvi il veicolo;
9. Le autorizzazioni che vengono rilasciate sono le seguenti:
a) autorizzazioni permanenti per residenti all’interno delle ZTL 1, 2 e 3:
b) autorizzazioni temporanee, di durata massima quinquennale per domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3;
c) autorizzazioni permanenti per medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede nelle ZTL 1, 2 o 3;
d) autorizzazioni permanenti per non residenti che dispongono di posto auto privato nelle ZTL;
e) altre autorizzazioni temporanee, di norma di durata massima mensile;
a) autorizzazioni permanenti per residenti all’interno delle ZTL 1, 2 e 3:
b) autorizzazioni temporanee, di durata massima quinquennale per domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3;
c) autorizzazioni permanenti per medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede nelle ZTL 1, 2 o 3;
d) autorizzazioni permanenti per non residenti che dispongono di posto auto privato nelle ZTL;
e) altre autorizzazioni temporanee, di norma di durata massima mensile;
10. Le autorizzazioni permanenti per i residenti all’interno delle ZTL 1, 2 e 3 possono essere richieste per i veicoli detenuti sulla base di uno dei seguenti titoli:
a) proprietà o contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine;
b) uso esclusivo, provato da dichiarazione del proprietario del veicolo, ricevuto da:
1. parente di primo e secondo grado in linea retta (genitore-figlio-fratello-sorella) anche non componente della medesima famiglia anagrafica del richiedente;
2. coniuge anche non facente parte della medesima famiglia anagrafica del richiedente;
3. altro componente della medesima famiglia anagrafica;
c) uso esclusivo, provato da dichiarazione del titolare o legale rappresentante, di auto aziendale, sia di proprietà dell’azienda, che da essa detenuta in base a contratto di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine;
a) proprietà o contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine;
b) uso esclusivo, provato da dichiarazione del proprietario del veicolo, ricevuto da:
1. parente di primo e secondo grado in linea retta (genitore-figlio-fratello-sorella) anche non componente della medesima famiglia anagrafica del richiedente;
2. coniuge anche non facente parte della medesima famiglia anagrafica del richiedente;
3. altro componente della medesima famiglia anagrafica;
c) uso esclusivo, provato da dichiarazione del titolare o legale rappresentante, di auto aziendale, sia di proprietà dell’azienda, che da essa detenuta in base a contratto di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine;
11. Le autorizzazioni temporanee per i domiciliati all’interno delle ZTL 1, 2 e 3 possono essere rilasciate per le medesime categorie di veicoli di cui al punto 10. Per domiciliati si intendono coloro che dimostrano la disponibilità di un alloggio all’interno delle ZTL tramite un regolare contratto, pur non avendo in esso la residenza. L’autorizzazione viene rilasciata per la durata del contratto nel caso di locazione o comodato e comunque per un periodo massimo di cinque anni.
12. Le autorizzazioni permanenti per medici di medicina generale e pediatri convenzionati il cui ambulatorio abbia sede nelle ZTL 1, 2 o 3 possono essere rilasciate per le medesime categorie di veicoli di cui al punto 10.
13. Le autorizzazioni permanenti per non residenti che dispongono di posto auto privato nella ZTL possono essere rilasciate per le medesime categorie di veicoli di cui al punto 10. Viene rilasciata al massimo una autorizzazione per ogni posto auto di cui si dispone.
14. Le autorizzazioni per i conduttori di veicoli assimilati a quelli di servizio del Comune possono essere rilasciate per le medesime categorie di veicoli di cui al punto 10 e sono rilasciate per la durata massima di cinque anni.
15. Le altre autorizzazioni temporanee di cui al punto 6, sono rilasciate per i mezzi indicati nella richiesta, e con l’indicazione della motivazione del rilascio e le eventuali limitazioni. Tali autorizzazioni sono rilasciate per il periodo strettamente necessario all’esigenza che ne ha giustificato il rilascio e di norma non possono durare per più di un mese.
16. Tutte le autorizzazioni:
a) devono essere esposte in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo;
b) decadono automaticamente nel caso in cui si perdano i requisiti che avevano giustificato il rilascio, in tale caso il possessore è obbligato a restituirle al Comune;
a) devono essere esposte in maniera ben visibile, nella parte anteriore del veicolo;
b) decadono automaticamente nel caso in cui si perdano i requisiti che avevano giustificato il rilascio, in tale caso il possessore è obbligato a restituirle al Comune;
17. Le autorizzazioni già emanate sulla base del vecchio assetto, purché sussistano ancora i requisti che ne avevano giustificato il rilascio, restano valide fino al 13 aprile 2009, dal 14 aprile devono essere sostituite da quelle rilasciate sulla base della presente ordinanza;
18. In caso di violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada; La circolazione con utilizzo di autorizzazioni per scopi differenti da quelli che hanno giustificato il rilascio sono parificate all’assenza di autorizzazione.
19. Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
a) all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune;
b) al Responsabile del Settore affari generali e istituzionali per il rilascio delle autorizzazioni;
c) al Corpo intercomunale di polizia municipale Tresinaro Secchia;
d) alla Stazione dei Carabinieri di Rubiera;
a) all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune;
b) al Responsabile del Settore affari generali e istituzionali per il rilascio delle autorizzazioni;
c) al Corpo intercomunale di polizia municipale Tresinaro Secchia;
d) alla Stazione dei Carabinieri di Rubiera;
20. Sono abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
21. All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada.
Ospiti: 6
Utenti: 0
In questa pagina: 1
Totale: 31, Ultimo: dwwqh3727
Links Rapidi
Categorie Links
Meteo
Novità
Links
Forum
Recensioni
Downloads
Altre News
Nuova Ordinanza ZTLRegolamentazione transito e sosta ZTL in Centro Storico |
La Scuola incontra l'ArteMostra alla Biblioteca |
Sportello del Consumatore all'URPOgni sabato dalle 9.00 alle 12.00 |
Campagna informazione sul TARLO ASIATICOCollaborate a diffondere l'informazione |
Raccolta fondi Progetto CuccioloA favore della Neonatologia dell'Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia |



